Affiliazioni - Dati Fiscali e Fatturazione

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Cerco di fare un po' di ordine sulle diciture facendo alcune correzioni al testo presente sul primo thread.

AFFILIAZIONI ITALIANE

Per i soggetti IVA non è prevista nessuna dicitura da riportare in fattura (oltre ad applicare l'aliquota IVA ordinaria 22%)

Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) riportare in fattura la dicitura:

"Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"
(ed eventualmente: "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011")

Per i soggetti in regime forfettario riportare in fattura la dicitura:

"Operazione in franchigia da Iva art. 1 commi 54-89 L. 190/2014"


AFFILIAZIONI AREA UE

Per i soggetti IVA o in regime forfettario riportare in fattura la dicitura: "inversione contabile / reverse charge"

Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"

Si precisa che si tratta di servizi resi e:
- i soggetti IVA e forfettari sono obbligati all'invio degli elenchi INTRASTAT
- i soggetti minimi sono esenti dall'invio degli elenchi INTRASTAT

AFFILIAZIONI AREA EXTRA-UE

Per i soggetti IVA e forfettari riportare in fattura la dicitura: "Operazione non soggetta"

Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"

SI RICORDA CHE:
LE FATTURE POTRANNO AVERE UNA NUMERAZIONE UNIVOCA E PROGRESSIVA OPPURE PER ANNO SOLARE.
I SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O IN REGIME FORFETTARIO DOVRANNO APPLICARE ALLE FATTURE EMESSE UNA MARCA DA BOLLO DA 2 EURO SE L'IMPORTO SUPERA 77,47 EURO.
 
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Quanto ho scritto nel messaggio precedente e qui riportato era valido fino al 27 agosto 2015:


AFFILIAZIONI AREA UE


Per i soggetti IVA o in regime forfettario riportare in fattura la dicitura: "inversione contabile / reverse charge"

Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"

Si precisa che si tratta di servizi resi e:
- i soggetti IVA e forfettari sono obbligati all'invio degli elenchi INTRASTAT
- i soggetti minimi sono esenti dall'invio degli elenchi INTRASTAT

NOVITA IMPORTANTISSIMA!

in seguito alla pubblicazione della Risoluzione 75/E dell'Agenzia delle Entrate, il 28 agosto 2015, è stata introdotta, seppure non in modo del tutto chiaro, una significativa novità in tema di prestazioni di servizi rese da soggetti contribuenti minimi.

Da tale data le prestazioni di servizi rese da un soggetto in regime di vantaggio/dei minimi a soggetti IVA UE sono da considerarsi analogamente alle operazioni svolte dai soggetti in regime forfettario (e cioè si applica l'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972), e pertanto si tratta di operazioni fuori campo IVA per il prestatore, mentre in fattura andrà riportata la dicitura: "inversione contabile / reverse charge". Sarà quindi il committente ad integrare la fattura con IVA del proprio Stato membro.

L'ulteriore conseguenza è che le operazioni non sono più considerate come interne ma come intracomunitarie a tutti gli effetti e pertanto sarà necessario presentare gli elenchi INTRA a cadenza trimestrale. Quindi attenzione!
 
Ultima modifica:
ho riletto meglio il tuo commento e ho capito solo ora che non essendo soggetto a IVA, non devo fare nulla di nuovo... Grazie per la preziosa informazione.
 
Ultima modifica:
Vedi la mia precisazione sopra: andava bene fino al 27 agosto 2015.

Con il "chiarimento" dell'Agenzia è necessario riportare obbligatoriamente in fattura la dicitura: "inversione contabile / reverse charge" (seguita eventualmente, ma non obbligatoriamente da "Operazione Fuori Campo IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972".

La Circolare 36/E del 2010 (a cui si faceva riferimento in precedenza) è stata superata dalla 75/E del 2015 per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese.
 
ok, ma questa novità vale solo per chi è nei regime dei minimi e soggetto a IVA UE.
Nel mio caso, il mio commercialista mi aveva detto (circa 10 mesi fa) di inserire solo questo testo:

Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27,
Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia delle Entrate
L'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari ai sensi dell'art 41comma 2 bis decreto legge 30/08/1993 n. 33

Quindi non mi riguarda questo cambiamento?
 
La risposta è sì, purtroppo riguarda anche te.

La circolare del 28 agosto riguarda sì i servizi digitali (cosiddetti TBES) resi dai minimi verso privati e aziende, ma si estende in modo più ampio ai servizi generici resi da un minimo.

In generale la prestazione di un minimo non è soggetta ad IVA e infatti quella dicitura che riporti in fattura va bene per le prestazioni verso soggetti nazionali. Così era fino al 27 agosto anche per quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti IVA UE. Dal 28 agosto, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, le operazioni verso questi soggetti adottano la normativa prevista per il regime forfettario, che rimanda alla normativa generale.

Pertanto la tua fattura a Google riporterà:

---
Totale fattura: 1000 €

INVERSIONE CONTABILE - REVERSE CHARGE

---

Per questa fattura dovrai presentare l'INTRA essendo diventata operazione intracomunitaria.
 
e se ho già fatto una fattura dopo il 28 agosto non indicando questa dicitura? : INVERSIONE CONTABILE - REVERSE CHARGE
 
Buonasera [MENTION=77858]studiodangelo[/MENTION]

Grazie per la preziosa informazione, è importantissima per noi publisher e sopratutto lei è il primo ad informarci di questa notivita che nessuno ancora conosce.

Purtroppo per i contribuenti nel regime dei minimi significa dove presentare anche i 4 modelli instrastat (trimestali) con un aggravio dei costi della contabilita non indifferente (solitamente gli studi commerciali li fanno pagare a parte dato che non tutti lavorano con societa europee e dunque non tutti i contribuenti hanno questo adempimento).

[MENTION=76384]Lenigmista[/MENTION]
Dato che è una cosa nuovissima che pochi ancora sanno (non ho trovato informazioni ancora in nessun altro forum fiscale) avvisa il tuo commercialista di presentare il modello instrastat dato che in caso di omissioni ci sono salate sanzioni.

Un Saluto
 
Ultima modifica:
non capisco perché debbano esserci sanzioni per una cosa, uscita così, a sorpresa... :sneaky2:
 
[MENTION=76384]Lenigmista[/MENTION]

In Italia è sempre cosi escono nuove leggi e dopo arrivano le sanzioni, infatti ora stanno arrivando ad esempio le prime sanzioni per la Certificazione Unica, mesi fa il Dottore D'angelo qui nel forum avvisò di questo adempimento, ora stanno sanzionando chi non l'ha presentata in tempo (e sono tanti).

In Italia purtroppo ogni dimenticanza comporta sanzioni (arriva una raccomandata con la sanzione e il modelo f24 per pagare, se lo ignori passano la riscussione all'ente di riscossione) se ricordo bene ogni modello intrastat non presentato comporta 500 euro di sanzione e dato che è una cosa nuova pochissimi sanno che ora anche i minimi li debbono presentare.

Che la sanzione arrivi è quasi certo in quanto in automatico rilevano che chi ti paga comunica il pagamento e presenta il modello instrastat ma da tuo lato non risulta presentato il tuo modello intrastat (lo presenta anche affiliazione che ti paga) dunque in automatico vedono che il tuo manca.

Per essere aggiornato sul fisco in Italia devi studiare minimo ogni settimana dato che continuamente escono cose nuove.

Saluti
 
il mio commercialista mi ha detto di non aggiungere questa nuova dicitura in fattura e che per il reverse charge ci penseranno loro. Ma quindi non è obbligatorio inserire questa dicitura?
 
[MENTION=76384]Lenigmista[/MENTION]

Lungi da me contraddire il tuo commercialista, a cui è forse sfuggita (in totale buona fede, perché bisogna essere particolarmente attenti) questa particolare interpretazione dell'Agenzia delle Entrate ... tuttavia autorevoli commentatori (esperti in materia IVA) sono concordi sul tema e sui nuovi adempimenti e diciture da riportare.

Le prestazioni di servizi "attive" rese da un minimo verso soggetti IVA comunitari non sono più interne ma intracomunitarie articolo 7-ter con la conseguenza che:
  • il committente applica il reverse charge (inversione contabile)
  • perché il committente lo applichi correttamente va obbligatoriamente indicata la dicitura in fattura (secondo la normativa introdotta nel 2013 con la legge 228/2012)
  • trattandosi ora di operazione intracomunitaria va presentato il modello INTRA

Per ulteriori chiarimenti rimango a disposizione e suggerisco la lettura dell'articolo Le operazioni estere nel regime dei minimi - Studio Commercialista D'Angelo

PS: non capisco cosa intendano con "per il reverse charge ci penseranno loro"
 
non so se sia corretto riportare quello che mi ha detto il mio commercialista ma lo scrivo ugualmente (anche perché poi editerò il commento, quindi non usate la quotazione):

[ho eliminato questa parte] :DHo letto la tua risposta sotto e ti ringrazio, mi scuso anche per aver creato confusione inutile.
 
Ultima modifica:
"per il reverse charge ci penseranno loro" : Attenzione! Qua si confondono operazioni attive con passive!!!!!! :001_huh:

Non ho mai fatto riferimento alle operazioni passive (per le quali il trattamento rimane invariato), ma solamente a quelle attive!

Ripeto, la fattura emessa fuori campo iva ex articolo 7-ter va emessa obbligatoriamente con la dicitura "inversione contabile - reverse charge" (i riferimenti al regime di vantaggio vanno eliminati in questo caso), affinché il soggetto ricevente possa correttamente adempiere all'inversione contabile.

L'obbligo di indicazione di quella dicitura è previsto dall'articolo 21 comma 6-bis lettera a) del D.P.R. 633/1972 (modifica in vigore dal 1° gennaio 2013).
 
Ultima modifica:
Buongiorno [MENTION=77858]studiodangelo[/MENTION]

Questa novita fiscale è molto importante anche perche nessuno ancora ne parla (passeranno settimane forse mesi affinche tutti si studino la circolare e sappiano di questa novita) dunque i contribuenti minimi che utilzzano Adsense ora dovranno presentare intrastat lo stesso per tutte le affiliazioni europee.

Purtroppo la materia fiscale continuamente cambia e se non si è aggiornati si ricevono sanzioni.

Le volevo chiedere dato che nessuno ancora parla di questa FONDAMENTALE novita fiscale i contribuenti minimi che lavorano con affiliazioni europee e non presentano intrastat (perche pensano che ancora sono esonerati come prevedeva la vecchia normativa) a quali sanzioni vanno incontro ?

Grazie, un saluto
 
Ultima modifica:
Ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997, l’omessa presentazione degli elenchi comporta una sanzione da 516,00 a 1.032,00 € per ciascun elenco.
Se l’elenco omesso è presentato entro il termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio competente, la sanzione è ridotta alla metà (da 258 a 516 €).
E' inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso (presentazione spontanea oltre la scadenza), con una sanzione pari ad 1/8 (cioè 64 €, da versare a mezzo di F24).
 
Buonasera [MENTION=77858]studiodangelo[/MENTION]

Grazie del chiarimento, ho sempre amato i Dottori Commercialisti che scrivono indicando i riferimento normativi, grazie ancora

Saluti
 
Buonasera,
non mi è chiara una cosa, ma con una partita Iva regimi minimi è possibile fatturare al di fuori della comunità Europea?
Da quanto so io con questa partita è possibile fatturare SOLO per soggetti che si trovano all'interno della comunità.

AFFILIAZIONI AREA EXTRA-UE

Per i soggetti IVA e forfettari riportare in fattura la dicitura: "Operazione non soggetta"

Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"

 
Buonasera [MENTION=89425]Trigun00[/MENTION]

E' possibile nel regime dei minimi avere collaborazioni per SERVIZI anche EXTRA EU in quanto nel regime dei minimi sono non consentite le cessioni all'esportazione (vendita di beni significa) ma i servizi non sono considerati cessioni all'esportazione dunque SI puo lavorare con affiliazioni EXTRA EU mantenendo il regime dei minimi.

Ho fatto lunghe ricerche e consultato numerosi Dottori Commercialisti e alla fine è stato confermato che solo le prestazioni di servizi verso cliente EXTRA UE sono consentite nel regime dei minimi, al contrario non sono consentite le cessioni all'esportazione pena la decadenza del regime dei minimi.

Un Cordiale Saluto
 
Buonasera @guardagnaeuro,
Grazie mille per la risposta, questa cosa mi faciliterà molto le cose, il mio commercialista mi aveva detto il contrario.
Vorrei chiederle un altra cosa, sempre nel regime dei minimi è necessario tenere traccia dei pagamenti? Ovvero devo poi dimostrare su carta di aver ricevuto quei pagamenti? Eventualmente sarebbe possibile accettare anche pagamenti in contanti?
 
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