non è necessario spedirla, basta emetterla e registrarla
non è necessario spedirla, basta emetterla e registrarla
Buonasera
Volevo chiedere una informazione aggiuntiva riguardo la descrizione che i minimi applicano in fattura, nel thread leggo:
DESCRIZIONE DA VOI INDICATA PER I MINIMI
"Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni. Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011"
DESCRIZIONE CONSIGLIATA DA MOLTI COMMERCIALISTI
"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011."
Quali sono le differenze tra queste 2 descrizioni che utilizzano i minimi ?
Grazie
Ultima modifica di guadagnaeuro; 05-08-13 alle 02:54 PM
non mi è chiara una cosa, ho visto che avete indicato anche i dati per fatturare a tradedoubler, a me pare che tradedoubler adotti il sistema di autofatturazione self billing quindi emette un documento al posto nostro che vale come fattura, voi ignorate quel documento ed emettete coumunque una vostra fattura? e poi gliela spedite?
@runner11
Buongiorno, se cerca nel forum gia altri utenti hanno chiesto dettagli in merito le fatture self billing, il problema è che obbligatoriamente i numeri della fatture debbono essere consecutivi alle sue (da 1 in poi) dunque si è parlato molto in quanto la fattura emessa da tradedoublernon ha il numero fattura successivo all'ultima emessa da lei, è obbligatorio che ogni fattura abbia il numero consecutivo e che non ci siano salti o numeri mancanti.
Un Cordiale Saluto
tradedoublernon è l'unico che emette autofatture. C'è anche ad esempio clickpoint
, o altri che non mi vengono in mente.
La soluzione che mi fa fare il mio commercialista (e credo anche il vostro) è quello di emettere fattura seguendo la numerazione (come diceva guadagnaeuro) e allegare l'autofattura di Tradedoubler (o Clickpoint, ecc.). Per quanto riguarda la spedizione, io non la faccio, non credo sia necessaria, come nel caso di adsenseecc.
Basta emettere fattura regolarmente.
Esatto, basta emettere fattura alla ricezione del pagamento e allegarla alla normale contabilità
Qui trovate un importante chiarimento al self billing
http://www.alverde.net/forum/fisco-t...f-billing.html
Un Cordiale Saluto
Ma perché le affiliazioni straniere tengono queste informazioni segrete? Sto facendo molta fatica a trovarle.
Aggiungete o correggete queste:
1) EXOCLICK, S.L.
VAT (CIF) ES B-64355506
Marina 16-18, Floor 18B
08005 Barcelona
SPAIN
sito web: *https://www.exoclick.com/
-----------------------------------------------
2) amazon
Amazon Europe Core Sarl,
5 Rue Plaetis, L-2338
Luxembourg, Luxembourg.
Numero partita ivaAmazon: LU 26375245
--------------------------
3) Heyos
Olihargon LLC
13785 Highway 183, Suite 125*
78750 Austin, TX USA*
EIN: 800955782
sito web: Earn money with a website and advertising, Heyos AdMaster Payxclick
Ultima modifica di Lenigmista; 25-10-14 alle 09:06 AM
È più corretta la prima dicitura in quanto aggiornata al nuovo regime. La seconda fa riferimento al vecchio regime dei minimi in vigore dal 2008.
La legge sul nuovo regime fa però riferimento alla vecchia su più punti, quindi entrambe sono accettabili a mio avviso.
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@studiodangelo
Grazie Dottore per il chiarimento.
Un Cordiale Saluto
Cerco di fare un po' di ordine sulle diciture facendo alcune correzioni al testo presente sul primo thread.
AFFILIAZIONI ITALIANE
Per i soggetti IVA non è prevista nessuna dicitura da riportare in fattura (oltre ad applicare l'aliquota IVA ordinaria 22%)
Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) riportare in fattura la dicitura:
"Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"
(ed eventualmente: "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011")
Per i soggetti in regime forfettario riportare in fattura la dicitura:
"Operazione in franchigia da Iva art. 1 commi 54-89 L. 190/2014"
AFFILIAZIONI AREA UE
Per i soggetti IVA o in regime forfettario riportare in fattura la dicitura: "inversione contabile / reverse charge"
Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"
Si precisa che si tratta di servizi resi e:
- i soggetti IVA e forfettari sono obbligati all'invio degli elenchi INTRASTAT
- i soggetti minimi sono esenti dall'invio degli elenchi INTRASTAT
AFFILIAZIONI AREA EXTRA-UE
Per i soggetti IVA e forfettari riportare in fattura la dicitura: "Operazione non soggetta"
Per i soggetti in regime di vantaggio (cosiddetto dei minimi) si tratta di operazione nazionale quindi va riportata la medesima dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni"
SI RICORDA CHE:
LE FATTURE POTRANNO AVERE UNA NUMERAZIONE UNIVOCA E PROGRESSIVA OPPURE PER ANNO SOLARE.
I SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O IN REGIME FORFETTARIO DOVRANNO APPLICARE ALLE FATTURE EMESSE UNA MARCA DA BOLLO DA 2 EURO SE L'IMPORTO SUPERA 77,47 EURO.
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DonClaudissimo (02-07-15), Tattico (02-07-15)
Quanto ho scritto nel messaggio precedente e qui riportato era valido fino al 27 agosto 2015:
NOVITA IMPORTANTISSIMA!
in seguito alla pubblicazione della Risoluzione 75/E dell'Agenzia delle Entrate, il 28 agosto 2015, è stata introdotta, seppure non in modo del tutto chiaro, una significativa novità in tema di prestazioni di servizi rese da soggetti contribuenti minimi.
Da tale data le prestazioni di servizi rese da un soggetto in regime di vantaggio/dei minimi a soggetti IVA UE sono da considerarsi analogamente alle operazioni svolte dai soggetti in regime forfettario (e cioè si applica l'articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972), e pertanto si tratta di operazioni fuori campo IVA per il prestatore, mentre in fattura andrà riportata la dicitura: "inversione contabile / reverse charge". Sarà quindi il committente ad integrare la fattura con IVA del proprio Stato membro.
L'ulteriore conseguenza è che le operazioni non sono più considerate come interne ma come intracomunitarie a tutti gli effetti e pertanto sarà necessario presentare gli elenchi INTRA a cadenza trimestrale. Quindi attenzione!
Ultima modifica di studiodangelo; 28-10-15 alle 02:26 PM
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Lenigmista (18-09-15)
ho riletto meglio il tuo commento e ho capito solo ora che non essendo soggetto a IVA, non devo fare nulla di nuovo... Grazie per la preziosa informazione.
Ultima modifica di Lenigmista; 18-09-15 alle 04:45 PM
Vedi la mia precisazione sopra: andava bene fino al 27 agosto 2015.
Con il "chiarimento" dell'Agenzia è necessario riportare obbligatoriamente in fattura la dicitura: "inversione contabile / reverse charge" (seguita eventualmente, ma non obbligatoriamente da "Operazione Fuori Campo IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972".
La Circolare 36/E del 2010 (a cui si faceva riferimento in precedenza) è stata superata dalla 75/E del 2015 per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese.
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Lenigmista (18-09-15)
ok, ma questa novità vale solo per chi è nei regime dei minimi e soggetto a IVA UE.
Nel mio caso, il mio commercialista mi aveva detto (circa 10 mesi fa) di inserire solo questo testo:
Quindi non mi riguarda questo cambiamento?Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificata dall'art. 27,
Dl 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia delle Entrate
L'operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari ai sensi dell'art 41comma 2 bis decreto legge 30/08/1993 n. 33