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#1
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| Riprendo una discussione iniziata in un'altra sezione: Il problema di come regolarizzare i pagamenti ai privati riguarda (da sempre) tutte le società che hanno un programma di affiliazione (o qualcosa di analogo) e pagano delle persone senza p.iva per mettere delle pubblicità sui loro siti. Dato che non c'è al momento una soluzione bisogna proibire le affiliazioni (da quelle poco note ad adsense) ai privati? firma
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#2
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| Quoto al 100% il precedente post di BUNNE, in realtà le leggi esistono e parlano chiaro, una collaborazione occasionale non può durare un anno o più, perchè in quel caso si ha l'obbligo fiscale di regolarizzarsi (vedi partita iva o assunzione). Zanox e TD giustamente non danno alcuna rilevanza a quello che fà il pubblisher, ti mettono a disposizione il prodotto poi se chi lo vende lo fà senza regolare 'licenza' dello stato dove risiede non sono cavoli loro. Farmi pagare per un trasloco o per partecipare ad una vendemmia è un rapporto occasionale, esiste un periodo di inizio, uno di fine, un compenso, ma pubblicare un banner che mi permetterà di produrre un reddito magari in 18 mesi non è certo occasionale. Che poi in Italia le leggi siano fatte male, applicate peggio e rispettate meno è un altro discorso. Provate ad andare all'ufficio delle entrate della vostra città o fate una richiesta via mail al medesimo ente (magari se la fà Paolo Moro prendono anche con una certa ufficialità la richiesta) e vediamo che risposta si ottiene. http://www.ioparto.it |
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#3
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| forse l unico modo per quelli senza partita iva sarebbe far slittare certi pagamenti un mese si ed uno no, cosi sembrerebbe un bonifico non continuativo??? |
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#4
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| Personalmente credo che il problema non sia 'ogni quanto fatturano' (delle volte emetti una sola fattura l'anno per le prestazioni effettuate) ma 'per che cosa fatturi', e dubito che qualcuno possa credere che tu esponi banner un mese si e l'altro no. http://www.ioparto.it |
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#5
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#6
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| trovato in rete: LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice civile) Si tratta della prosecuzione delle “collaborazioni occasionali” di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione. Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l’attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda). Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una “lettera d’incarico” (in realtà un mini contratto). Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti: - “prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario” - “Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore” - “è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente”; - “il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.” - “il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale” - “La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”. Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti. Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace riferimento alla lettera d’incarico, possibilmente ripetendo i vari punti riguardanti l’inquadramento legale. La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia. Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro). Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali. Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta. Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l’obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito). Il committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest’ultimo. Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali “redditi diversi”. Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi. I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi. Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Lotto e Superenalotto |
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#7
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| Secondo il mio punto di vista: 1)Le societa' che permettono a chiunque di iscriversi e lavorano anche in Italia (con publisher italiani) dovrebbero smettere di farlo. Smettere di permettere a chiunque di accedere ai loro servizi perche' sia loro che il webmaster sarebbero fiscalmente NON IN REGOLA. (Come fa la societa' a dichiarare le uscite verso il webmaster? Ve lo siete mai chiesto? Con colaborazione occasionale? Non penso proprio.) Cosa deve fare un webmaster per poter guadagnare con affiliazioni,lead,sale,click etc..? Semplice: 1 ) Mettersi in regola con il fisco 2) Farsi assumere da qualcuno a tempo determinato-indeterminato e lavorare PER ESSO.(Senza avere domini intestati,bonifici che ti arrivano etc..Solo il bonifico della prestazione lavorativa correttamente inquadrata e regolarizzata conbusta paga. Altre soluzioni non ce ne sono...Anzi si... Non fare siti per profitto. Info |
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| Tags: affiliati, piva |
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