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#1
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| Vi posto la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello relativo alla tassazione dei compensi di Google Adsense. Mi sembra di capire che non sia del tutto esclusa la possibilità di dichiarare i compensi come redditi diversi nel caso il numero delle operazioni ed il valore delle stesse non sia elevato. Inoltre mi pare interessante la specificazione che distingue il reddito di impresa da quello da lavoro autonomo (...a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto personalmente dal lavoratore.), per il webmaster che gestisce uno o due siti penso che prevalga il lavoro personale rispetto al capitale investito e, forse, si potrebbe parlare di lavoro autonomo, sempre con partita iva ed inps ma senza il minimo INPS. Che ne pensate? ----------- Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 55 del DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente QUESITO L'istante sta realizzando e gestendo come webmaster un sito web in cui intende inserire i cosiddetti "Adsense Google". A tale scopo, fa presente che: "Adsense è un programma di affiliazione di Google (società con sede in Irlanda) che si svolge in questo modo: il titolare o gestore del sito (webmaster) mette a disposizione della società Google alcuni spazi del proprio sito web. Google in questi spazi può inserire banner pubblicitari che sono, quindi, visibili a tutti i visitatori del sito. Il numero e il contenuto dei banner è stabilito unicamente da Google ed anche i rapporti con gli inserzionisti sono intrattenuti esclusivamente da Google. In cambio della messa a disposizione dello spazio sul sito web, Google si impegna a pagare al webmaster una cifra (stabilita unilateralmente da Google e che è, in media, di alcuni centesimi di euro) per ogni click che i visitatori del sito effettuano sui banner. (...) Google, a sua discrezione, può anche non utilizzare gli spazi messi a disposizione oppure utilizzarli solo per banner che non comportino guadagni al webmaster". Tanto premesso, l'interpellante chiede come debbano essere tassati, ai fini IRPEF, i proventi della propria attività. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il contribuente, che sostiene di limitarsi a "permettere alla società Google di utilizzare, a suo esclusivo piacimento, alcuni spazi del sito web che gestisce (...)", ritiene che la propria attività consista nell'assunzione di un obbligo di "fare, non fare o permettere", e che, quindi, gli eventuali proventi rientrino tra i redditi diversi di cui agli articoli 67 e seguenti del DPR 917/86. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In merito a quanto richiesto, si ritiene che, per poter rispondere adeguatamente al quesito, sia necessario "in primis" considerare la nozione di imprenditore dal punto di vista fiscale. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUIR (DPR 917/86), sono considerati redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile; il comma 2, lettera a), della norma tributaria in commento definisce altresì redditi d'impresa "i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.". Tale disposizione richiama alla memoria l'art. 2082 del codice civile, secondo il quale "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Dal contesto normativo in esame si arguisce che, anche laddove non sia richiesto specificatamente l'elemento dell'organizzazione in forma d'impresa (cfr. art. 55, comma 1, TUIR ), da intendersi come impiego coordinato dei fattori produttivi (capitale e lavoro propri e/o altrui), è necessario, per poter individuare la figura dell'imprenditore, che sussistano i requisiti della professionalità e dell'abitualità. Più in generale, tali caratteristiche risultano indefettibili per inquadrare una determinata attività tra quelle produttrici di reddito d'impresa o di lavoro autonomo: la distinzione tra i due diversi ambiti sarà poi determinata a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto personalmente dal lavoratore. Al riguardo, può essere opportuno osservare quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate, che, nell'Appendice al Modello Unico 2009 (Persone Fisiche, fascicolo 2), pur se in relazione all' "Esercizio di arti e professioni", esprime un concetto valevole anche per l'attività d'impresa quando afferma: "(...) Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate (...)". Ora, nel caso specifico, se è vero che l'istante non ha rapporti diretti con gli inserzionisti e, di conseguenza, non stabilisce il costo della pubblicità, è altresì innegabile che effettui una prestazione di servizio nel momento in cui "mette a disposizione della società Google alcuni spazi del proprio sito web". In tal senso, è utile rammentare che già l'art. 11, par. 2, lett. f) del Regolamento CE n. 1777/2005 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE) individuava, seppure ai fini IVA, come servizi di commercio elettronico quelli compresi nell'allegato I al Regolamento stesso , fra i quali veniva inclusa [al punto 3, lett. h)], la "fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web". Alla luce delle considerazioni svolte, occorrerà pertanto fare riferimento non solo al numero delle operazioni svolte in un certo lasso di tempo ma anche al valore e alle modalità di effettuazione delle operazioni stesse: il tutto allo scopo di valutare l'esistenza o meno del carattere dell'abitualità anziché della saltuarietà. Solo in seguito a questa analisi, che non compete all'Agenzia delle Entrate in materia di interpello, essendo precluso alla stessa ogni genere di accertamento tecnico (cfr. art. 1, comma 1, ultimo periodo, DM 209/20011), il contribuente potrà qualificare la natura del proprio reddito e, conseguentemente, considerare i proventi quali corrispettivi di un'attività d'impresa ovvero alla stregua di redditi diversi di cui all'art. 67 DPR 917/86: in tale ultima ipotesi, sarebbe irrilevante, ai fini del trattamento fiscale, la riconducibilità dei compensi nell'ambito della lettera i) ["redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"] o l) ["redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere"] dell'articolo di legge. |
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#2
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| Salve, non ci capisco poi molto. Chiedo u aiuto perché anche a me interessa sapere e nel frattempo non ho ancora convertito il mio accouto da Dollari ad Euro (conviene farlo?). Saluti Roliasite |
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#3
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| Interessante interpello ma purtroppo non aggiunge nulla a quanto già si sapeva. Valida invece l'osservazione per inquadrare quanto in oggetto nel novero dei redditi di lavoro autonomo con conseguente iscrizione alla gestione separata INPS, senza minimi da versare. Potrebbe essere valida questa soluzione in quanto penso sia evidente la prevalenza del lavoro autonomo rispetto al capitale (mezzi impiegati). |
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#4
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| ed è quello che ho sempre sostenuto, sentendomi anche preso in giro...
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#5
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| Il discorso è che non si puà generalizzare. Questo è l'unica cosa certa.
__________________ Dottore Commercialista on-line |
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#6
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| questa è un'altra cosa certa che ho sempre sostenuto. altrimenti io e te che ci stiamo a fare? ;-)
__________________ Studio Zanin - Contabilità Online a partire da 30€ e Partita IVA gratis |
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#7
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| Citazione:
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__________________ Dottore Commercialista on-line |
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#8
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| Salve a tutti! Da tempo anch'io mi sto interessando all'inquadramento fiscale di Adsense e quanto postato da Website1953 è un contributo veramente interessante. Sono andato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina: h t t p://w w w.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Documentazione+tributaria/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/]Agenzia delle Entrate - Archivio risoluzioni ma, a quanto pare, la risoluzione non è stata ancora pubblicata. Sapete come funziona la pubblicazione delle risoluzioni sul sito dell'Agenzia? Vengono pubblicate tutte o solo alcune? Dopo quanto tempo? Avere il testo ufficiale dell'agenzia, con la data di emissione e il numero progressivo sarebbe un'utile pezza d'appoggio. Paolo |
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#9
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| Scrivo dopo un periodo di pausa per intervenire sull'interessante argomento. La risposta, semplificata, dell'AdE è la seguente: i redditi potrebbero essere redditi d'impresa o redditi diversi in base all'abitualità od occasionalità dell'attività, ma non posso valutare se l'attività sia abituale od occasionale perché non sono competente sulla questione. Importante però la definizione che viene data dell'occasionalità: "attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate". Bene, questo esclude che l'attività possa essere considerata occasionale in quanto evidentemente né episodica né saltuaria visto che gli spazi pubblicitari sono ceduti con lo scopo di un rapporto a tempo indeterminato come espressamente previsto dal contratto. Ma, ancora più importante, l'attività è evidentemente programmata perché la decisione di vendere spazi pubblicitari a Google nasce nel webmaster in maniera autonoma ed indipendente, webmaster che di sua iniziativa si propone a Google e con esso stipula un contratto. Questa è perfettamente definibile come programmazione dello svolgimento dell'attività. Pertanto, non esistendo casi di contratti con Google che non siano nati dalla programmazione del webmaster alla prestazione del servizio, non esiste per nessun webmaster una occasionalità dell'attività, e dove non si tratti di attività occasionale ma bensì di attività abituale il reddito è da considerarsi reddito d'impresa come esposto nella risposta dell'AdE. Tutto come ho sempre sostenuto. |
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#10
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| Citazione:
Sostenevi che la tipologia di reddito prodotto fosse relativa non alla tipologia e modalità di prestazione del servizio ma alla tipologia e modalità dell'attività primaria anche non a scopo di lucro svolta, attraverso la quale fossero forniti spazi pubblicitari, come tenere blog piuttosto che realizzare siti esplicitamente per ospitare spazi pubblicitari. Non vedo la benché minima traccia di un discorso del genere nella risposta dell'AdE. Non ti si sono ancora consumate le unghie sui vetri? |
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| Tags: adsense, interpello, partita iva, redditi |
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