Giurisprudenza sui nomi a dominio Viene reso pubblico il lavoro dell' AVV. Carlo Rossi ( Studio Legale - Marchi, contratti, concorrenza sleale, privacy, diritto pubblicitario), ovvero la raccolta di tutte le sentenza che riguardano i nomi a dominio, al fine di rendere consultabile ai privati e ai professionisti del settore di Alverde le decisoni legali in merito allo sfruttamento, commerciale e non, dei domini contenenti Keyword che si rifanno a brand aziendali. Per una migliore consultazione ho provveduto a dividere le sentenze per anno in maniera dettagliata. 1996
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Va respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da una societa' commerciale che lamenti l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte di altra societa', come "domain name" identificativo di un "sito" Internet, in quanto, non avendo tale nome la funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, difetta il pericolo di confusione.
| (Tribunale Bari, 24 luglio 1996 in Foro it. 1997,I,2316) Citazione: |
Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., volto a inibire a terzi l'uso della nota abbreviazione del titolo di una rivista giuridica come "domain name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione forense, attesa la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione.
| (Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 in Foro it. 1997,I,2316) 1997
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La particella che indica il "top level domain name" (i.e. it) deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain name" che ha qualche affinita' con la figura dell'insegna, in quanto il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto.
| (Tribunale Milano, 3 giugno 1997 in Giur. it. 1997,I,2, 697 nota PEYRON) Citazione:
L'utilizzo di un "domain name" per la denominazione di un sito Internet, destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di varia natura provenienti da terzi, va inibito, in quanto costituisce violazione del marchio registrato da una societa' operante nel settore dei servizi turistici e alberghieri, solo limitatamente all'offerta, in quel sito, di servizi di natura turistica e alberghiera.
Deve essere inibito l'uso da parte di un imprenditore del "domain name" confondibile con quello utilizzato da altro imprenditore se i servizi offerti al pubblico dal primo a mezzo del sito siano contraddistinti da marchio contraffatto.
L'uso di un "domain name" su Internet il che riproduca un marchio registrato da altra societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di servizi sulla rete telematica, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo, in quanto attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti limitatamente ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita'.
| (Tribunale Milano, 22 luglio 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI; Dir. informatica 1997, 957) Citazione:
La particella ".it" che indica il "top level domain name" deve ritenersi priva di attitudine distintiva in quanto relativa alla mera localizzazione geografica dell'elaboratore.
Il "domain name" presenta affinita' con la figura dell'insegna, in quanto il sito configura il luogo virtuale ove l'imprenditore contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto.
Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio predetto.
| (Tribunale Milano, 10 giugno 1997 in Foro it. 1998,I, 923; Riv. dir. ind. 1998,II, 430 nota SACCANI) Citazione: |
L'uso di un "domain name" su Internet che riproduca un marchio registrato da altra societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di servizi commerciali sulla rete telematica, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale ed e' pertanto illegittimo, in quanto attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti.
| (Tribunale Milano, 9 giugno 1997 in Dir. informatica 1997, 955) 1998
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Configura gli estremi della concorrenza sleale per confusione l'utilizzo da parte di una societa' di un marchio notorio di altra societa' per contraddistinguere un "domain name" su Internet.
Il titolare di un marchio registrato notorio ha il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione d'impresa e quindi anche in Internet all'interno di un sito o come "domain name".
| (Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 in Disciplina commercio 1999, 202 Arch. civ. 1999, 608 nota SCIAUDONE; Giur. it. 1998,1875 Giur. it. 1998,2108) Citazione:
Il gestore di rete, essendo assimilabile ad una sorta di editore ha l'obbligo di vigilare affinche' attraverso la sua pubblicazione non vengano perpetrati delitti o illeciti di natura civilistica (in applicazione di questo principio il tribunale ha considerato il gestore di rete corresponsabile della abusiva registrazione del "domain name" da parte del titolare del sito).
L'appropriazione come "domain name" dell'altrui marchio che gode di notorieta' e' illecita a prescindere dalla circostanza che il titolare del marchio abbia effettuato una registrazione a suo nome di un diverso "domain name" cosi' esaurendo la possibilita' di registrare un secondo "domain name" dato che, da un lato, la semplice possibilita' di confusione provoca danno e, dall'altro lato, nulla vieta al titolare di chiedere la cancellazione del vecchio "domain name" per ottenere la registrazione di quello rivendicato (in applicazione di questo principio il tribunale ha accolto la domanda della societa' Pagine Italia ancorche' questa avesse gia' registrato in "domain name" "Pagine Italia".
La registrazione come proprio "domain name" del titolo di un altrui elenco telefonico ordinato per categorie professionali distribuito gratuitamente su tutto il territorio nazionale ed ampiamente pubblicizzato costituisce violazione dell'art. 100, legge sul diritto d'autore, e contraffazione di marchio senza limiti merceologici di protezione (in applicazione di questo principio il tribunale ha considerato illecita la registrazione del "domain name" "Pagine Utili".
| (Tribunale Macerata, 2 dicembre 1998 in Dir. industriale 1999, 35 nota QUARANTA) Citazione: |
Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione del titolo di una pubblicazione settimanale altrui quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet
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(Tribunale Padova, 14 dicembre 1998 in Foro it. 1999, I,3061) Citazione: |
L'uso di un marchio, che gode di rinomanza, come "domain name" o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio.
| (Tribunale Vicenza, 6 luglio 1998 in Giur. it. 1998,2342) Citazione:
La violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpetrata merce' il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet, non e' esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorita' preposta alla registrazione dei nomi di dominio, ne' dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo nome.
L'utilizzo da parte dei una societa' di un marchio registrato da altra societa' quale "domain name" per la fornitura di servizi su Internet costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, ed e' pertanto illegittimo in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti di detti servizi.
| (Tribunale Roma, 2 agosto 1997 in Foro it. 1998,I, 923 Arch. civ. 1998, 952 nota SCIAUDONE; Dir. industriale 1998, 138 nota MONTUSCHI; Disciplina commercio 1998, 859; Dir. informatica 1997, 961 nota LIGUORI) 1999
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L'uso di un marchio altrui (anche se trattasi di marchio debole e di fatto) come "domain name" o all'interno di un sito internet, per commercializzare accessori dei prodotti protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio in quanto ingenera confusione nel pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario.
Va inibita in via d'urgenza l'utilizzazione di un marchio in corso di registrazione quale "domain name" nell'indirizzo di un sito Internet e va altresi' fissata una somma da corrispondere per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
| (Tribunale Verona, 25 maggio 1999 in Giur. it. 2000, 341; Foro it. 1999, I,3061; Tribunale Verona, 14 luglio 1999 in Giur. it. 2000, 341) Citazione: |
Costituisce attivita' di concorrenza sleale, alla stregua dell'art. 2598, n. 1 c.c., l'utilizzo e la registrazione, ad opera di una societa', quale "domain name" di un marchio la cui titolarita' e' attribuita ad altra: il mercato in cui le due societa' possono essere considerate concorrenti e' quello della pubblicita' via Internet.
| (Tribunale Genova, 13 ottobre 1999, in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 76 nota DE CRESCENZO) Citazione: |
L'uso di un "domain name" da parte di una societa' operante nel settore dell'informatica corrispondente ad un marchio registrato di un'altra societa' determina per quest'ultima un danno ingiusto ed immediato, consistente non solo nella confusione che l'iniziativa e' idonea a provocare, ma anche nell'impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come "domain name", configurandosi quindi una violazione delle norme che presiedono alla correttezza e lealta' della concorrenza, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 e 3 c.c.
| (Tribunale Genova, 17 luglio 1999 in Dir. e prat. soc. 1999,f. 24, 73 nota DE CRESCENZO) 2000
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I nomi a dominio su Internet sono tutelabili in base alla disciplina dei marchi recata dalla l. n. 929 del 1942.
| Tribunale Genova, 18 dicembre 2000, Dir. informatica 2001, 521 nota (BASSOLI) Citazione:
Allorché integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l'uso di un "domain name" identico o confondibile con quello già registrato da altri, a nulla rilevando che il suddetto "domain name" sia stato debitamente registrato dalla "Registration Autority" italiana.
Nel giudizio cautelare promosso per ottenere una pronuncia che inibisca al resistente l'uso di un "domain name" confondibile con quello spettante al ricorrente, la "Registration Authority" italiana non e' litisconsorte necessario.
| Tribunale Roma, 23 agosto 2000, in Riv. giur. trib. 2000, 348 Citazione: |
Al nome del sito, o "domain name", in relazione al contenuto ed alla configurazione dello stesso, può applicarsi la normativa sui marchi.
| Tribunale Modena, 28 luglio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 691 nota (CASSANO) Citazione: |
I nomi a dominio su Internet sono tutelabili a mezzo delle norme del c.c. che disciplinano la concorrenza.
| Tribunale Roma, 18 luglio 2000, Dir. informatica 2001, 35 nota (SAMMARCO) Citazione:
La funzione del nome a dominio è essenzialmente quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina "web". Pertanto, esso non è assimilabile al marchio che svolge una funzione diversa.
Il titolare di un marchio pertanto non vanta un positivo diritto ad ottenere un "domain name" corrispondente al marchio.
| Tribunale Firenze, 29 giugno 2000, in Dir. informatica 2000, 672 nota (SAMMARCO); Dir. industriale 2000, 331 nota (BELLOMUNNO) Citazione: |
I nomi a dominio, assolvendo una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, sono assimilabili ai segni distintivi dell'impresa. Pertanto, qualora venga usato un nome a dominio uguale ad un marchio registrato, il conflitto va regolato in base alle norme concernenti il marchio.
| Tribunale Reggio Emilia, 30 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 668 Citazione: |
Il nome a dominio, assolvendo ad una funzione distintiva dell'utilizzatore del sito, può essere assimilato all'insegna. Pertanto, quando viene usato un nome a dominio uguale ad un'insegna già utilizzata, il conflitto è regolato dalla disposizione di cui all'art. 2568 c.c.
| Tribunale Modena, 23 maggio 2000, in Dir. informatica 2000, 665 Citazione: |
Un "domain name" registrato e' meritevole di tutela del diritto di proprieta' industriale, anche se come segno distintivo atipico.
| Tribunale Biella, 16 maggio 2000, in Giur. piemontese 2000, 443 nota (BOGGIO) Citazione: |
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione, come nome di dominio, dell'altrui marchio di fatto notorio, a prescindere dal preuso da parte del registrante di un analogo marchio di fatto o notorietà puramente locale.
| Tribunale Cagliari, 4 aprile 2000, in Disciplina commercio 2000,1092 nota (PALAZZOLO) Citazione:
L'assegnazione di un nome a dominio corrispondente ad un marchio, anche solo di fatto, ma notorio, costituisce usurpazione del segno.
Nel caso di usurpazione del marchio mediante assegnazione di un nome a dominio il requisito del "periculum in mora" e' ravvisabile data l'impossibilita' nelle more del giudizio d'ottenere l'attribuzione del nome a dominio stesso con conseguenti notevoli limitazioni del diritto.
| Tribunale Cagliari, 30 marzo 2000, in Giur. it. 2000,1671 Citazione: |
L'utilizzazione, nell'indirizzo di un sito Internet, di una denominazione corrispondente ad un marchio, da altri registrato ed utilizzato sulla rete come "domain name", non determina un rischio di confusione per il pubblico, quando, tenuto conto delle circostanze e della capacità di discernimento media dei consumatori, è da escludere che i destinatari dei servizi offerti nei due siti siano tratti in errore (nella specie, si e' ritenuto che i due siti, contenenti informazioni sulle caratteristiche di autovetture e sulle opportunità per il loro acquisto, avessero ad oggetto mercati diversi: riferito l'uno all'acquisto di autovetture negli Usa, l'altro in Italia).
| Tribunale Roma, 9 marzo 2000, in Foro it. 2000,I,2333 nota (PASCUZZI) Dir. informatica 2000, 360 nota (IMPRODA) Giur. it. 2000,1677 Citazione: |
Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale "domain name", di un marchio registrato da altra società. Tale violazione permane anche quando il Domain Name venga utilizzato come "link" per accedere ad un altro sito.
| Tribunale Milano, 7 marzo 2000, in Dir. informatica 2000, 494 nota (TARIZZO) Citazione: |
L'appropriazione del rinomato marchio di fatto altrui come nome di dominio costituisce contraffazione e concorrenza sleale. La competenza è del tribunale del luogo in cui la lesione si è manifestata attraverso la divulgazione del nome di dominio. E' possibile, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., disporre l'assegnazione provvisoria del nome di dominio al ricorrente.
| Tribunale Cagliari, 28 febbraio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO) Citazione:
Costituisce contraffazione l'appropriazione dell'altrui marchio, pur se meramente descrittivo, come nome di dominio, anche qualora il titolare del marchio sia gia' in possesso di nome di dominio riproduttivo di esso, ma contraddistinto dal diverso suffisso.net anziche'.com.
Costituisce violazione del diritto di marchio, e deve pertanto essere inibito, l'utilizzo da parte di una società, quale "domain name", di un marchio (ancorché debole) registrato da altra società. Violazione che permane anche se il marchio è seguito da un Top Level Domain (nella specie ".net"), posto che tale sigla ha carattere del tutto generico.
Rappresenta concorrenza sleale la registrazione di un nome di dominio, corrispondente ad un marchio, diverso da un altro solo per il suffisso, se vi e' affinita' tra le attivita' svolte.
| Tribunale Milano, 3 febbraio 2000, in Dir. informatica 2000, 493 nota (CASSANO); Disciplina commercio 2000,1090 nota (PALAZZOLO); Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO) Citazione: |
Costituisce concorrenza sleale l'appropriazione del marchio celebre altrui come proprio nome di dominio, anche qualora titolare del segno distintivo sia un'associazione. La peculiarità rappresentata dai motori di ricerca fa sì che attraverso l'appropriazione dell'altrui segno distintivo come nome di dominio il registrante possa appropriarsi dei relativi vantaggi.
| Tribunale Viterbo, 24 gennaio 2000, in Nuova giur. civ. commentata 2000,I, 535 nota (PALAZZOLO) Citazione: |
L'autorizzazione all'uso di un marchio, conferita da un'impresa a terzi per pubblicizzare i propri prodotti, comprende anche la sua registrazione, quale "domain name" di un sito internet. Escluso qualunque effetto conclusorio per il pubblico, l'uso di un domain name, corrispondente al marchio di altra impresa, deve ritenersi lecito e pertanto va respinto il relativo ricorso diretto ad inibirlo.
| Tribunale Firenze, 5 gennaio 2000, in Foro toscano 2000, 14 nota (BALLI) 2001
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Considerato che il "domain name" tende sempre più ad assumere una innegabile funzione identificativa dei prodotti o servizi che vengono offerti in via telematica e del soggetto che li produce o li distribuisce e, quindi, di segno distintivo e rilevato che nella ricerca su Internet vi è la tendenza a registrare nomi di dominio il più possibile corrispondenti al nome o all'acronimo per cui sono conosciuti, va concessa la tutela in via d'urgenza qualora il titolare di un marchio non può utilizzare lo stesso quale nome di dominio, per avere altri provveduto alla sua registrazione (nella fattispecie, è stato ritenuto il pericolo di confusione fra il sito www.varenne.it ed il marchio di fatto Varenne utilizzato da altro soggetto, titolare del diritto di sfruttamento).
| Tribunale Palermo, 4 dicembre 2001, Riv. dir. ind. 2002, II, 287 nota (ZIINO) Citazione: |
Il "domain name" è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro. Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo.
| Tribunale Firenze, 7 giugno 2001, Dir. industriale 2001, 393 nota (FUSI) 2002
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Il giudizio di contraffazione e di confusione a tutela di marchi di impresa (e degli altri segni distintivi), a fronte di nomi a dominio da altri registrati, va condotto tenendo conto delle peculiarità dell'ambiente Internet: pertanto la contraffazione va valutata con esclusivo riferimento alla parte denominativa del marchio, mentre il rischio di confusione sussiste anche se è solo iniziale ("pre sale confusion"), nel senso che - per la somiglianza tra marchio e nome di dominio - il "navigatore" internet è indotto a digitare il nome del secondo (pur se, una volta aperto il sito, appare evidente la non riconducibilità dello stesso al titolare del marchio registrato). Il provider che abbia attivato un sito Internet con un nome di dominio coincidente o simile ad un marchio registrato altrui è legittimato passivo, con il titolare del sito, dell'azione di contraffazione proposta dal titolare del marchio, anche se è in buona fede, in quanto l'accertamento del dolo o della colpa sono richiesti solo per la responsabilità risarcitoria. Sussiste la responsabilità per colpa grave dell'autorità italiana (RA) che abbia registrato come nome di dominio l'altrui marchio di rinomanza. Tale responsabilità è extracontrattuale nei confronti del titolare del marchio, e contrattuale nei confronti del provider che, chiamato in causa dal titolare, abbia agito in garanzia nei confronti della RA medesima.
| Tribunale Napoli, 27 febbraio 2002, in Giur. napoletana 2002, 181 Citazione: |
In tema di registrazione di "domain name", effettuata dalla RA italiana, la procedura operativa si regge su un mero principio cronologico, quello del "first" come "first served". La RA svolge infatti un controllo esclusivamente tecnico, cui è estraneo il giudizio di corrispondenza con altri nomi commerciali anteriori. Di conseguenza, la regola del first come non ha forza normativa, non può essere opposta ai terzi e non comporta responsabilità per la RA, anche nell'ipotesi in cui il "domain name", pur correttamente attribuito dal punto di vista tecnico, integri gli estremi della lesione del diritto al nome, della concorrenza sleale o della legge sui marchi.
| Tribunale Napoli, 26 febbraio 2002, Arch. civ. 2002, 706 Citazione: |
L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un indebito vantaggio all'autore dell'illecito. La violazione del diritto di esclusiva sussiste nella ricorrenza delle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui nella denominazione adottata come nome "a dominio" ci si limiti ad inserire un ulteriore prefisso WWW.
| Tribunale Napoli, 8 gennaio 2002, Dir. informatica 2002, 359
Ultima modifica di decomm : 05/05/2009 alle ore 17:14.
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